Normative

Il credito di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

Cosa prevede il Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) agli articoli 120 e 125. Per i crediti dovrà essere utilizzato l’apposito modello di comunicazione da trasmettere per via telematica

Pubblicato il 04 Set 2020

Riccardo Albanesi

dottore commercialista

Il Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) agli articoli 120 e 125 ha previsto due crediti d’imposta a sostegno delle imprese impegnate nell’emergenza Covid-19.

In particolare si tratta dei crediti d’imposta:

1. per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120 “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);

2. per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).

Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato apposito modello di comunicazione[1] da trasmettere, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia Entrate.

In base alle comunicazioni ricevute l’Agenzia Entrate determinerà le quote effettivamente fruibili, in proporzione alle risorse disponibili.

I termini per l’invio

Sono previsti termini diversificati per l’invio:

  • la comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020);
  • la comunicazione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione va invece inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

L’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare 20/E del 10 luglio 2020 per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

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Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 Decreto Rilancio)

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività sostenute dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Tra i possibili beneficiari rientrano quindi tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema ma, nel dettaglio, i soggetti beneficiari devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, individuare dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 551000 Alberghi
  • 552010 villaggi turistici
  • 552020 ostelli della gioventù
  • 552030 rifugi di montagna
  • 552040 colonie marine e montane
  • 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559010 gestione di vagoni letto
  • 559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011 ristorazione con somministrazione
  • 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 gelaterie e pasticcerie
  • 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 ristorazione ambulante
  • 561050 ristorazione su treni e navi
  • 562100 catering per eventi, banqueting
  • 562910 Mense
  • 562920 catering continuativo su base contrattuale
  • 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591400 attività di proiezione cinematografica
  • 791100 attività delle agenzie di viaggio
  • 791200 attività dei tour operator
  • 799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
  • 799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000 organizzazione di convegni e fiere
  • 900101 attività nel campo della recitazione
  • 900109 altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900202 attività nel campo della regia
  • 900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 910100 attività di biblioteche ed archivi
  • 910200 attività di musei
  • 910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • 910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • 932100 parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • 960420 stabilimenti termali

Possono accedere al credito d’imposta anche i contribuenti in regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, la Circolare 20/E ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Le spese per le quali spetta il credito d’imposta

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

1) gli interventi agevolabili – sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, tra cui rientrano espressamente:

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza; sono inclusi anche gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) gli investimenti agevolabili – sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti; occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (imprenditori, dipendenti, collaboratori), sia sviluppati internamente che acquisiti esternamente. Rientrano nell’agevolazione i software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili (al netto dell’IVA) sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. L’ammontare massimo del credito è quindi di 48.000 euro.

L’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti per la corretta imputazione delle spese agevolabili:

  • per gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, occorre fare riferimento al criterio di cassa (quindi alla data dell’effettivo pagamento), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Quindi un intervento iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati in parte nel 2020 e in parte nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del D.P.P 600/1973, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del corrispondente documento contabile;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, occorre invece fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 secondo un principio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile, solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione tramite modello F24
  • ma, entro il 31 dicembre 2021, può anche essere ceduto, totalmente o parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125 Decreto Rilancio)

Il decreto Rilancio prevede anche l’assegnazione di un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, con l’articolo 125 del decreto Rilancio:

  • è stato abrogato il credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro;
  • è stata estesa la platea delle spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione);
  • è stata aumentata la misura del beneficio individuale: il credito d’imposta è salito dal 50% al 60% e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro.

I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari di questo credito d’imposta sono:

  • gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • le persone fisiche e le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono esclusi dal credito d’imposta i soggetti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Le categoria di spesa

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle «spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».

Sono due le categorie di spesa:

a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) e quelle sostenute per l’acquisto di:

i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));

ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));

iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));

iv. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

Le attività di “sanificazione” devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus; tale condizione risulta soddisfatta, ai fini del beneficio fiscale, qualora sia disponibile una apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

L’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questi casi la Circolare 20/E precisa che l’ammontare della spesa agevolabile potrà essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Sono agevolabili anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. L’Agenzia Entrate ha comunque precisato che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

L’Agenzia Entrate ha altresì precisato che rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione anche quelle spese da considerarsi “ordinarie” rispetto all’attività normalmente svolta e sostenute quindi a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.).

Per i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta solo in presenza di documentazione che ne attesti i requisiti.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

o, in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso.

Il cessionario potrà utilizzare il credito esclusivamente:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia Entrate;
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia Entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Si ringrazia Meli e associati.

  1. Approvato con provvedimento del 10 luglio 2020 del Direttore dell’Agenzia Entrate
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@RIPRODUZIONE RISERVATA

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