Normative europee

Indicazione nutrizionale degli alimenti in etichetta, il dibattito è aperto

Alle indicazioni nutrizionali obbligatorie della UE si sono aggiunte quelle supplementari volontarie dei vari Stati. L’Italia ha presentato il suo modello di etichetta “a batteria” e il Mise ha pubblicato il “Manuale d’uso” per la NutrInform Battery

Pubblicato il 20 Gen 2021

Chiara Ponti

avvocato, privacy specialist e diritto delle nuove tecnologie

Fulvia Rosso

PhD in Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari

Fatte salve le indicazioni nutrizionali obbligatorie stabilite dall’Unione Europea da apporre con etichette sulle confezioni degli alimenti, negli ultimi anni, a queste si sono aggiunte delle indicazioni supplementari volontarie volte a migliorare le scelte alimentari dei consumatori diminuendone i rischi legati a un’alimentazione errata. Mentre i vari Stati fanno le loro proposte in merito, la Commissione Europea, allo stato, non si è ancora espressa in favore di un’etichetta semplificata e unica per tutti i Paesi.

Recentemente, l’Italia ha presentato un suo modello di etichetta in merito alla quale, nella giornata del 19 gennaio 2021, il MISE ha reso noto di aver pubblicato anche il “Manuale d’uso” per la NutrInform Battery.

Le caratteristiche qualitative degli alimenti in etichetta

Per analizzare le caratteristiche qualitative degli alimenti in etichetta, tra indicazioni obbligatorie e volontarie, ci pare opportuno soffermarci sul quadro normativo.

Per entrambe, la fonte primaria risiede nel Regolamento europeo 1169/2011 del 25 ottobre 2011.

Indicazioni obbligatorie

Su questo aspetto, il citato Reg. UE dedica il Capo IV rubricato “Informazioni Obbligatorie sugli alimenti”.

Alla Sezione 1 troviamo “contenuto e presentazione”. Gli articoli di questa Sezione che prenderemo in considerazione per un breve commento, ai fini che ci occupano, sono gli artt. 9, 10, 12, e 13 per completezza di esposizione.

Rapidamente, vogliamo ripercorre tale carrellata normativa affermando che all’art. 9 troviamo l’”elenco delle indicazioni obbligatorie ed in particolare alle lett. a)- l)” cui si rinvia.

In sostanza, da tale elenco si rinviene come si renda necessario indicare sempre ad esempio:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • la quantità di taluni o categorie degli stessi;
  • la quantità netta;
  • il termine minimo di conservazione ed annesse condizioni particolari;
  • il paese d’origine;
  • le istruzioni per l’uso;
  • una dichiarazione nutrizionale.

Al successivo art. 10 troviamo disciplinate le “Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifiche di alimenti” che, in aggiunta rispetto all’elenco predetto, occorre inserire per garantire un’informazione completa ai consumatori.

All’art. 12 del cit. Reg., troviamo poi la “Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti” dove in sostanza occorre garantire che per tutti gli alimenti le informazioni nutrizionali siano «rese disponibili e facilmente accessibili».

All’art. 13 compare la “Presentazione delle indicazioni obbligatorie” secondo il quale le informazioni in etichetta devono essere «apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire».

Nello specifico, per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale obbligatoria si cita la Sezione 3 con la precisazione che secondo l’art. 29 detta Sezione non trova applicazione in ordine agli integratori alimentari (normati nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002) e alle acque minerali naturali (direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009).

Diversamente, essa trova applicazione per gli alimenti destinati ad alimentazione particolare fatte salve però le indicazioni contenute nella direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009.

Ciò premesso, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve contenere – come previsto dall’art. 30 – le seguenti indicazioni:

  • il valore energetico;
  • la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Tali indicazioni possono essere altresì integrate con l’indicazione delle quantità di uno o più di elementi come acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amidi, fibre, sali minerali o le vitamine.

L’art. 31 definisce invece le “modalità di calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive”. A seconda dei casi, i valori dichiarati possono derivare:

  • da un’analisi effettuata dal produttore dell’alimento;
  • da un calcolo effettuato a partire da valori medi noti degli ingredienti utilizzati, oppure
  • dal calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Gli artt. 32, 33 e 34 riportano infine e rispettivamente le unità di misura con cui devono essere espresse le indicazioni obbligatorie, quelle da riportare per porzione o unità di consumo nonché le modalità di presentazione delle caratteristiche nutrizionali ed energetiche sulle confezioni degli alimenti.

Indicazioni volontarie

L’art. 35 rubricato “Forme di espressione e presentazione supplementari” stabilisce che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al precedente art. 30, possono essere anche indicati con forme di espressione alternative quali forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, nel rispetto dei seguenti requisiti a seconda che:

a) si basino su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori senza indurre in errore il consumatore;

b) il loro sviluppo derivi dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;

c) siano volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta;

d) siano sostenuti da elementi scientificamente fondati a dimostrazione che il consumatore medio possa comprendere tali forme di espressione o presentazione;

e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basino sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’Allegato XIII oppure, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi;

f) siano obiettive e non discriminatorie;

g) la loro applicazione non crei ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Infine, l’art.36 tratta dei “Requisiti applicabili” circa le “Informazioni Volontarie sugli alimenti” recitando testualmente che:

«1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le infor­mazioni sugli alimenti di cui all’articolo 9 e all’articolo 10 de­vono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.

2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;

b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e

c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:

a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzio­nale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;

b) informazioni relative all’idoneità̀ di un alimento per vegeta­riani o vegani; e

c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi speci­fici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente in­formati, quando operatori del settore alimentare forniscono in­ formazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può̀ prevedere, mediante atti delegati, conforme­ mente all’articolo 51, altri casi rispetto a quelli di cui al para­ grafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.»

Sul fronte nazionale, recentissimamente, l’Italia ha varato l’etichetta ricorrendo al logo a batteria sugli alimenti. A tal proposito, nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del MISE del 19 novembre 2020 dettante forma, presentazione e condizioni di utilizzo della nuova etichettatura, proprio in applicazione del succitato art. 35.

In pratica, il logo nutrizionale facoltativo italiano “NutrInform Battery” è diventato (quello) ufficiale. Ne consegue che, chi vorrà, potrà apporlo fronte-pacco e sugli alimenti Made in Italy. Al riguardo, recentissimamente è stato pubblicato sul sito istituzionale anche il Manuale d’uso.

Lo ha comunicato il Ministero dello Sviluppo Economico con avviso del 19 gennaio 2021 – facendo testualmente sapere che il «Manuale fornisce le condizioni d’uso del marchio NutrInform Battery nonché le indicazioni sulla sua progettazione, presentazione e posizionamento in coerenza con le modalità di presentazione delle informazioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. Il Manuale è pubblicato ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del Decreto 19 novembre 2020 “Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 7 dicembre 2020

In pratica, il NutrInform Battery entra finalmente nel vivo della sua operatività.

Spetta dunque alle aziende pienamente applicarlo, anche grazie all’uso del citato Manuale che con i suoi molteplici punti (25) offre un valido strumento d’ausilio volto ad Informare e non ad orientare le scelte tramite colori o lettere. Il tutto per rendere il consumatore maggiormente consapevole di ciò che mangia e di quanto ne mangia.
Con specifico riferimento alle “porzioni”, segnaliamo in particolare la «Tabella 1 – Entità̀ delle porzioni standard estratte da revisione 2018 delle Linee Guida per una sana alimentazione, per un fabbisogno energetico di 2000 kcal/die riferite ad individuo adulto in buona salute» riportata in fondo al Manuale, cui si rinvia.

Ricordando sin da ora che lo «scopo del NutrInform battery è dare al consumatore informazioni su quanto ciò̀ che sta mangiando impatta sulla carica delle batterie, è essenziale avere coscienza dell’entità̀ della porzione standard e delle possibili combinazioni per ottenere uno schema alimentare bilanciato

Etichettatura nutrizionale semplificata, la situazione in Europa

Negli ultimi anni diverse sono state le proposte in Europa per semplificare l’etichettatura nutrizionale degli alimenti confezionati. Tali sistemi di etichettatura, applicati attualmente solo su base volontaria, nascono dall’esigenza di fornire ai consumatori degli strumenti per l’adozione di comportamenti alimentari sani e contrastare le patologie correlate ad una alimentazione non equilibrata. La Commissione europea, con il regolamento sull’informazione ai consumatori (FIC) in vigore dal 2014, attualmente vieta agli Stati membri di rendere obbligatorio per le aziende alimentari l’utilizzo di un logo da apporre sulla parte frontale delle confezioni. Tale regolamento permette ai medesimi di adottare un sistema di etichettatura nutrizionale semplificata solo su base volontaria.

Su richiesta di varie associazioni di consumatori e di esperti in materia di alimentazione, la Commissione Europea ha comunque avviato, negli ultimi anni, un confronto tra i diversi sistemi proposti per valutare la possibilità di effettuare una proposta comune per tutti i paesi dell’Unione. Allo stato attuale, i sistemi proposti sono cinque, tre dei quali basati su scale di colori.

Gran Bretagna: etichettatura a semaforo

Nel 2013, la Gran Bretagna ha adottato la prima etichettatura nutrizionale semplificata cd. “a semaforo” in quanto utilizza colori come il verde, il giallo e il rosso. Tale sistema prende quali parametri di riferimento la quantità di zuccheri, sale, grassi totali e grassi saturi espressi su 100 gr di prodotto.

I quantitativi poi che rientrano all’interno di una dieta più salutare vengono contrassegnati con il colore verde, mentre una presenza eccessiva viene indicata con il colore rosso. La scelta dei parametri, tuttavia, non ha convinto il Parlamento Europeo che nel 2016 ha respinto la proposta inglese mettendo in discussione i profili nutrizionali evidenziati da tale metodo oltre ai fondamenti scientifici sulla quale essa si basa.

etichettatura

 Etichettatura a semaforo

Francia: Nutri-score

Progettata in Francia da EREN (Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle) a partire dal 2013, l’etichettatura nutri-score è stata adottata in Francia solo quattro anni dopo, e nello specifico dall’ottobre 2017.

Si tratta di un sistema semplificato basato sulla classificazione degli alimenti all’interno di una scala di colori che va dal verde scuro al rosso mentre i colori sono associati a delle lettere, dalla A alla E.

Gli alimenti con le caratteristiche nutrizionali “migliori” saranno quelli indicati dal colore verde scuro e dalla lettera A, a differenza di quelli “peggiori” dal punto di vista nutrizionale raffigurati in rosso e dalla lettera E.

etichette nutrizionali

Nutri-score

Orbene, il punteggio Nutri-Score si fonda sul contenuto di nutrienti alimenti da promuovere (fibre, proteine, frutta e verdura) e da limitare (energia, acidi grassi saturi, zuccheri, sale), espressi per 100 gr di prodotto. Dopo il calcolo, il punteggio ottenuto, oscillante da 15 a 40, permette di assegnare la lettera e il colore all’alimento esaminato.

Il Nutri-Score serve inoltre per confrontare tra loro prodotti dello stesso genere (olio con olio, latticini con latticini, ecc.). Attualmente, il Nutri-score è adottato per legge da Belgio (2018), Spagna (2018), Germania (2019) e Olanda (2019) ed è in discussione anche in altri paesi quali la Svizzera, mentre spontaneamente da alcune aziende in Austria, Slovenia e Portogallo.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha espresso parere positivo nei confronti del metodo francese per l’introduzione di un sistema di etichettatura volontario semplice e di facile comprensione per il consumatore. Secondo l’Oms tale sistema può contribuire a migliorare le scelte alimentari indirizzando il consumatore verso cibi con un apporto nutrizionale equilibrato, con l’effetto di migliorare complessivamente la salute delle persone.

Envolved Nutrition Labelling

A maggio del 2017 si è aggiunta, poi, quale soluzione intermedia tra il sistema britannico e quello francese, l’etichetta proposta da sei big della industria alimentare, quali; Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Mondelez e Mars.

Fondamentalmente, si tratta di un’etichetta a semaforo ispirata a quella britannica e denominata Envolved Nutrition Labelling. Si differenzia da quest’ultima in quanto il quantitativo di calorie, zuccheri, sale, grassi totali e grassi saturi è riferito ad una porzione di alimento stabilita dall’azienda produttrice, anziché in 100 gr di prodotto. Tale metodo è stato dichiarato ingannevole per il consumatore dall’associazione tedesca Foodwatch con la conseguenza che alcune industrie si siano ritirate dalla proposta avanzando la richiesta che fosse l’Unione Europea a proporre un’etichetta unica per tutti i paesi.

etichette nutrizionali

 Envolved Nutrition Labelling

Paesi Scandinavi: Keyhole

Il keyhole è sostanzialmente un logo a forma di serratura su sfondo verde adottato dai paesi scandinavi quali Svezia, Danimarca e Norvegia e al quale hanno poi aderito anche Islanda, Lituania e Macedonia del Nord.

La presenza del logo sulle confezioni alimentari indica i prodotti migliori nelle diverse categorie (pane, pasta, frutta, ecc.) facendo riferimento al contenuto di fibre, sale, zuccheri, grassi e grassi saturi.

Le aziende possono stampare il simbolo del keyhole ed apporlo sul fronte delle confezioni allorché l’alimento in questione soddisfi determinati criteri.

Keyhole

Italia: etichette “a batteria”

Nel 2020, anche l’Italia entra in scena lanciando la sua proposta di etichettatura nutrizionale semplificata che si pone soprattutto in contrapposizione con il Nutri-score francese che, per contro, sta prendendo sempre più piede in Europa ancorché giudicato penalizzante per i prodotti tipici della cucina mediterranea. Tale sistema è stato promosso da un Gruppo di lavoro costituitosi nel 2017 e formato da i rappresentanti dei ministeri dell’economia, della salute e delle politiche agricole e agroforestali e dalle associazioni della filiera agroalimentare.

Detto Nutrinform battery o etichetta a batteria, prende ispirazione nella forma da una batteria elettrica e indica, mediante una colorazione azzurra, quanto ci stiamo “ricaricando” in calorie, grassi totali, grassi saturi, zuccheri e sali.

Nel merito, il quantitativo di detti parametri risulta espresso in grammi a porzione e in percentuale rispetto all’assunzione di un adulto medio. Detto sistema dunque non fornisce un giudizio negativo o positivo sull’alimento, e la sua applicazione sugli incarti da parte delle aziende sarà del tutto facoltativo.

etichette nutrizionali

Nutrinform battery

“Nutri-score” ed “etichette a batteria” per alimenti, le differenze

Dopo aver analizzato le etichette nutrizionali semplificate viste negli ultimi anni alla luce del panorama europeo, confrontiamo ora le “nutri-score” con le etichette a batteria italiane evidenziandone le principali differenze.

Elementi NUTRI-SCORE ETICHETTA A BATTERIA
Parametri nutrizionali Prende in considerazione 9 parametri (fibre, proteine, frutta, verdura, calorie, acidi grassi saturi, grassi totali, sale e zuccheri) Prende in considerazione calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale
Espressione dei parametri per 100 gr di alimento Per porzione di alimento
Impatto visivo Attribuisce ad ogni alimento un colore o una lettera Non cambia colore
Caratteristiche aggiuntive Permette di confrontare tra loro prodotti della stessa categoria Unico per tutte le categorie di prodotti
Informazione finale Indica se un alimento è buono, cattivo o intermedio da un punto di vista nutrizionale Indica la percentuale di assunzione dei diversi parametri rispetto all’assunzione di un adulto medio

La polemiche 

Come anzidetto, la “etichetta a batteria” nasce in Italia in contrapposizione al “nutri-score” francese, considerato penalizzante per i prodotti tipici della cucina mediterranea.

In un documento presentato al Consiglio europeo a settembre del 2020 dalla ministra Bellanova, unitamente alla Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia, Romania e Ungheria si legge che «il codice a colori non hanno dimostrato di essere efficaci nell’aiutare i consumatori a valutare il reale valore e la qualità dei cibi. Perciò, un’etichetta nutrizionale armonizzata a livello UE dovrebbe considerare i cibi nel più ampio contesto delle esigenze quotidiane di una dieta sana, incoraggiando la varietà, la moderazione ed un corretto equilibrio tra i vari gruppi di alimenti

Tale documento nasce con l’obiettivo di porre un veto sul nutri-score francese poiché troppo generico e penalizzante per prodotti quali:

  • Olio d’oliva
  • Parmigiano
  • altri alimenti considerati di qualità e normalmente consumati nel nostro Paese

La citata Lettera è il risultato di una polemica nata in Italia già dal 2019 soprattutto a livello politico per il rischio che potrebbe rappresentare il nutri-score per i prodotti alimentari italiani. In risposta a siffatta polemica, un gruppo di ricercatori italiani il 13 dicembre del 2019 pubblicano una Lettera in  risposta nonché in difesa del nutri-score francese sottolineandone il valore scientifico. In questa lettera viene posto il focus sui presupposti su cui si fonda il nutri-score. Tale sistema è stato progettato per un duplice scopo: aiutare i consumatori a giudicare, a colpo d’occhio, le caratteristiche nutrizionali complessive del cibo, aiutandoli a orientare le loro scelte, migliorare il loro equilibro alimentare e possibilmente la loro salute e incoraggiare i produttori a riformulare la composizione nutrizionale degli alimenti, per esempio riducendo il contenuto in sale, zucchero e grassi. Inoltre, tale etichettatura che ad oggi ha ricevuto l’appoggio dell’OMS presenta una base scientifica molto solida (oltre 40 studi pubblicati su riviste internazionali incentrati in particolare sulla prevenzione delle malattie croniche) per il calcolo del nutri-score.

Conclusioni

A seguito delle polemiche nate dall’espandersi in Europa del modello francese del nutri-score, ritenuto da alcune associazioni di categoria dannoso per i prodotti Made in Italy e da altri, quali ricercatori e associazioni di consumatori un metodo intuitivo e utile per la salvaguardia della salute, l’Italia ha adottato ufficialmente l’”etichetta a batteria” con il decreto ministeriale del MISE del 19 novembre 2020 dettante “forma, presentazione e condizioni di utilizzo della nuova etichettatura”.

Sulla base delle indicazioni riportate nel decreto le aziende potranno utilizzare tale logo, su base volontaria, sulle confezioni degli alimenti preincartati.

Al livello Europeo, il dibattito rimane aperto e viene portato avanti soprattutto dalle grandi industrie agroalimentari che richiedono un’etichettatura nutrizionale semplificata e unificata per tutti i Paesi del territorio.

Etichettatura alimentare: cosa sta succedendo?

Video: Paolo De Castro, eurodeputato al Parlamento europeo, spiega cosa accadrà per quanto riguarda l’etichettatura degli alimenti
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