Normative

La programmazione della sicurezza in casi particolari: il POS, piano operativo di sicurezza

Documento parte della triade specificamente prevista dal TUSL per i cantieri, assieme al piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ci offre spunti utili per gestire la sicurezza anche in ambiti diversi da quello “del lavoro”

Pubblicato il 16 Feb 2023

Il piano operativo di sicurezza, abbreviato con l’acronimo POS, è un documento contemplato dal TUSL e dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture del 2006, abrogato dal Codice dei contratti pubblici del 2016.

Originariamente, nel testo del 2006, il POS era un documento da redigere obbligatoriamente, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, a cura dell’appaltatore o del concessionario, nel quale questi, per quanto atteneva alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, andavano a indicare in modo analitico e sistematico quelle informazioni che dovevano essere considerate come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo, quando questi ultimi fossero stati previsti per legge.

POS, i contenuti minimi

Sebbene possa sembrare che nel 2016 l’abrogazione del testo normativo del 2006 abbia fatto venir meno l’obbligo di redazione, è bene notare che, proprio il Codice più recente richiama espressamente il TUSL, il quale, nonostante tutto, continua a fare riferimento alla norma del 2006. Cosa significa, in pratica? Significa che, se da un lato il Codice del 2006 è abrogato e non produce più effetti in modo diretto, dall’altro il TUSL lo utilizza come strumento per definire un criterio che, a oggi, deve ancora essere applicato, “considerandolo” come fosse una qualunque altra norma tecnica volontaria, come le UNI o le ISO.

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Data protection

I contenuti minimi del POS (elencati dall’Allegato XV del TUSL), che devono essere redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato, sono i seguenti:

  • I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

I nominativi degli addetti al pronto soccorso [leggasi “primo soccorso”, nda], antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

Il nominativo del medico competente ove previsto;

Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

  • Le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • L’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il POS nella categoria di documenti di valutazione dei rischi

A ben vedere, un POS rientra nella categoria generale dei “documenti di valutazione dei rischi”, tant’è che proprio l’Allegato XV del TUSL, nell’introdurne i contenuti minimi, si premura di specificare che la sua redazione è un obbligo “ai sensi dell’articolo 17”, che è quello che indica gli unici due obblighi non delegabili del datore di lavoro, riferendosi, chiaramente, a quello di “effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”.

Tale principio è meglio espresso, inoltre, dall’art. 97 del TUSL, che prevede specificamente che il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, verificando, tra le altre cose, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

All’art. 97 fa eco il 100, che descrive il PSC come un documento “costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, […], nonché la stima dei costi […]”, che deve essere “parte integrante del contratto di appalto”. Proprio nell’art. 100 del TUSL troviamo l’indicazione secondo cui i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS, che devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Rispetto al “semplice” DVR, quindi, il POS ha un livello di concertazione ulteriore, potendo e dovendo essere consultato e definito coinvolgendo non solo i ruoli interni alla propria organizzazione (RLS su tutti) ma anche gli omologhi delle altre organizzazioni datoriali e i lavoratori autonomi, nonché i ruoli a cui competono le responsabilità “generali” per il cantiere. La motivazione è abbastanza chiara: venendosi a costituire una situazione in cui si trovano a cooperare, spesso contemporaneamente, diversi operatori solitamente indipendenti e non abituati gli uni agli altri, ovvero sconosciuti gli uni agli altri, la risultante dei rischi complessivamente censibili nel cantiere e imputabili a questo nuovo ecosistema non coincide necessariamente con la mera somma dei singoli, poiché le varie entità che collaborano nel cantiere si influenzano reciprocamente e fanno variare i rischi di conseguenza, anche e non solo facendone sorgere di nuovi.

Conclusioni

Ne consegue che, come in altre occasioni (si vedano i piani di emergenza da coordinare nei casi di compresenza di più datori di lavoro in un unico immobile) la sicurezza va necessariamente concertata e gestita a un più elevato livello di dettaglio, in modo che possa coprire l’intera catena logistica e tutti coloro i quali prendono parte alle attività principali e di supporto che sono previste o che, in ogni caso, saranno realizzate nel cantiere.

Una volta ancora, quindi, possiamo affermare che la sicurezza sia precipuamente qualcosa di ascrivibile alla dimensione dell’organizzazione aziendale, prima che a quello della burocrazia (nell’accezione più negativa che solitamente si riconosce a questo termine).

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Samuel De Fazio

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