Algoritmi Predittivi

Algoritmi predittivi, pro e contro delle applicazioni in campo assicurativo

Se da un lato essi possono essere funzionali al modello di business del gestore della garanzia, non trovano accoglimento favorevole negli articoli del Codice del Consumo che tutela i consumatori. Il caso For Dealer

Pubblicato il 10 Mar 2020

Laura Di Braccio

avvocato, Dpo

Per capire se e come possono essere utilizzati gli algoritmi predittivi, partiamo dall’uso che, in campo assicurativo, si fa dei Big Data quali strumenti di valutazione/previsione del rischio: “l’implementazione degli strumenti di valutazione del rischio nel settore assicurativo permette la previsione del rischio limitandolo al minimo al fine di ridurre le perdite. Esistono due tipi principali di rischio: puro speculativo. Il processo di valutazione del rischio è chiamato a bilanciare la redditività dell’azienda e ad evitarli entrambi”. L’algoritmo predittivo, dunque, può rivelarsi essenzialmente uno strumento funzionale al mantenimento del modello di business del gestore professionale di garanzia, basato appunto sulla riduzione al minimo del rischio.

È quindi evidente che, nei rapporti con il consumatore, il soggetto chiamato a rispondere del rischio non può essere lo stesso che determina i parametri (algoritmici) in base ai quali questo rischio si verificherà poiché esigenze di redditività aziendali possono influire su quelli. E ciò può succedere perché l’algoritmo, qualunque algoritmo, è nella maggior parte dei casi non neutrale.

Algoritmi predittivi e Codice del Consumo

Il Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), entrato in vigore in Italia nel 2005 in recepimento della Direttiva Europea CE 99/44, che si era posta come obiettivo di assicurare che i consumatori europei fossero “liberi di acquistare merci sul territorio di un altro Stato membro in base ad un livello minimo uniforme di norme”, partendo dalla constatazione che “le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la non conformità dei beni a quanto stabilito nel contratto”, appare in contrasto con la possibilità che la descrizione contrattuale delle caratteristiche dell’oggetto possa essere affidata a un algoritmo anziché a una valutazione oggettiva effettuata da personale. Questo diritto del consumatore a essere correttamente informato è particolarmente importante per l’acquisto di quei beni che richiedono conoscenze tecniche delle quali il consumatore è normalmente privo, come le auto usate.

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Il Codice del Consumo, infatti, prevede che il consumatore abbia diritto ad attivare la garanzia legale di conformità (che gli dà diritto a ottenere i rimedi previsti dal codice del consumo: la riparazione del bene, la riduzione del prezzo, la sostituzione del bene, la risoluzione del contratto) solo per i difetti non evidenziati dal contratto.

Il settore della vendita di auto usate è spesso caratterizzato dalla presenza a livello contrattuale del gestore professionale della garanzia, che fornisce al venditore professionale una gamma di servizi che spazia dal semplice servizio di gestione del contenzioso a servizi di natura assicurativa, che “sollevano” il venditore dagli obblighi verso il consumatore rispetto ai guasti coperti dalla garanzia di conformità (si occuperà, ad esempio, delle riparazioni necessarie, pagando il pezzo di ricambio e la mano d’opera). Quest’ultima tipologia di servizi, dove il venditore è manlevato dalle sue responsabilità legate al rischio del verificarsi del guasto del veicolo, ha natura schiettamente assicurativa.

Ma considerato che il consumatore ha diritto a essere garantito per i guasti dell’auto quando questa non sia stata descritta correttamente nel contratto di vendita, il rischio di cui il gestore della garanzia dovrà farsi carico è strettamente legato al comportamento del venditore.

Ciò, dunque, potrebbe rappresentare un rischio troppo elevato per il gestore della garanzia che, avendo interesse a ridurre al minimo la quantità di guasti di cui dovrà rispondere, potrà decidere di farsi carico del rischio di guasto in garanzia solo ove la descrizione della vettura sia posta sotto il suo ferreo controllo.

Come funziona il servizio For Dealer basato su algoritmi

La For Dealer, gestore professionale di garanzia, sembra essersi mossa in questa logica nel lanciare un prodotto che affida la “descrizione” del veicolo a un algoritmo predittivo che, identificandone lo stato d’uso sulla base di un campione di veicoli usati, ne indica i relativi bisogni di manutenzione con riferimento alle singole componenti del veicolo.

Il sistema offre ai venditori professionali che vi aderiscono la possibilità di utilizzare il software e l’algoritmo For Dealer per generare una documento (nominato “Dichiarazione di conformità”), sulla base di alcuni dati generici, quali l’età del veicolo, i chilometri percorsi e i chilometri che l’acquirente prevede di percorrere, che, assegnato al veicolo un punteggio chiamato IUP (indice di Uso Pregresso), definisce un piano di manutenzione delle varie componenti del veicolo, di durata pari a quella della garanzia legale. Il documento, sottoscritto dal consumatore in fase di vendita, indica altresì la data o il chilometraggio entro i quali egli è tenuto a intervenire in manutenzione.

Da ciò consegue che l’acquirente avrà diritto a essere garantito esclusivamente per i guasti di quei componenti del veicolo per i quali il piano di manutenzione non indichi la necessità di un intervento di manutenzione, poiché, per gli altri il venditore potrà facilmente opporgli la non operatività della garanzia. L’operazione è descritta in un documento, di difficile lettura, pubblicato su internet.

Alla luce dell’obbligo legale del venditore di fornire una descrizione contrattuale conforme al bene venduto, è legittimo chiedersi se una descrizione di natura predittiva, quale quella fornita su basi algoritmiche, possa essere considerata “compliant.

Di ciò si dubita. Al riguardo si richiama una recente decisione del Tribunale di Trento che ha sottolineato la illegittimità di una valutazione delle condizioni del veicolo basata su considerazioni statistiche che non valgono per descriverne la situazione concreta “La valutazione sull’applicabilità o meno della garanzia di conformità non può prescindere dallo stato in cui la macchina versava in concreto al momento dell’acquisto, non essendo possibile operare tale valutazione prendendo in considerazione le statistiche di mercato o la media di utilizzo di quel tipo di autovettura.

Il consumatore, dunque, ha diritto di riceve dal venditore informazioni sullo stato in cui versa la vettura in concreto, e può legittimamente rifiutare la descrizione fornita dall’algoritmo.

La questione si aggrava quando, come in questo caso, l’algoritmo è di proprietà del gestore professionale di garanzia (For Dealer) che, a livello contrattuale, ha un interesse diametralmente opposto a quello del consumatore.

Se ne conclude che l’uso dell’algoritmo in oggetto, che obbliga il consumatore ad “affrontare (..) l’oscurità tecnologica di processi automatici che seguono regole non immediatamente intellegibili“ lo priva del suo diritto ad assumere decisioni contrattuali consapevoli (Art. 5, comma 3 del Codice del Consumo).

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Laura Di Braccio
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