Diritto

Fotografie, social network e violazione del diritto d’autore

Quali sono le normative che tutelano il diritto d’autore; diritti di utilizzazione economica, diritti morali. La fotografia come opera. Alcuni casi reali

Pubblicato il 02 Nov 2021

Federica Minio

Avvocato, Dipartimento proprietà intellettuale dello Studio Morri e Rossetti

Diciamolo subito: utilizzare fotografie prelevate dai social network può essere estremamente rischioso, quanto meno sotto il profilo della violazione del diritto d’autore. La fotografia è infatti protetta sotto diversi profili dalla c.d. Legge Autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri esercizi connessi al suo esercizio; di seguito anche “LA”), che individua tre tipologie di fotografia:

  1. l’opera fotografica
  2. la fotografia “semplice”
  3. la fotografia di mera documentazione.

Opera fotografica e semplice fotografia

Si ha opera fotografica (art. 2, n. 7, LA) – chiamata anche fotografia artistica – quando lo scatto è caratterizzato dal requisito della creatività[1]. La giurisprudenza ha individuato una serie di criteri per riconoscere la presenza di questo requisito, che si ha, secondo una parte delle pronunce, quando la fotografia, al dì là della perizia tecnica, riveli l’impronta personale del suo autore[2] (opera fotografica o fotografia artistica). A differenza della fotografia artistica, quella “semplice” (artt. 87 e ss. LA) configura un mero atto riproduttivo della realtà privo di carattere creativo[3] (semplice fotografia). Sono invece prive di ogni tutela le fotografie di c.d. “mera documentazione”, vale a dire quelle di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” (art. 87, secondo comma, LA), poiché in questi casi gli scatti sarebbero caratterizzate dalla assoluta meccanicità del processo di riproduzione[4].

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Opera fotografica e semplice fotografia godono di una diversa protezione giuridica. La differenza più macroscopica riguarda la durata della tutela: mentre l’opera fotografica gode della protezione piena accordata dalla Legge Autore, dunque per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte (art. 35 LA), le semplici fotografie sono protette tramite un diritto c.d. “connesso” della durata di venti anni dalla data dello scatto (art. 92 LA).

La nascita del “diritto”: fotografie artistiche

Un’altra grande differenza riguarda la nascita del diritto. Così, per quanto riguarda la fotografia artistica la protezione nasce con la semplice esecuzione dell’opera, senza bisogno di formalità costitutive (art. 6 LA)[5]. Anche per la semplice fotografia il diritto nasce con l’esecuzione dell’opera; tuttavia, per rendere il diritto opponibile ai terzi[6], questa deve riportare il nome del fotografo e la data dell’anno di scatto, elementi necessari per rendere noto il nome di colui al quale deve essere chiesto il consenso per l’utilizzo della fotografia e la durata del diritto[7]. Qualora gli esemplari non riportino queste indicazioni, la riproduzione della fotografia non è considerata abusiva, a ameno che non venga provata la mala fede di chi riproduce la foto (art. 90 LA). Secondo la giurisprudenza – come vedremo anche di seguito – si è in presenza dell’elemento soggettivo della mala fede quanto il riproduttore conosce, o può conoscere secondo l’ordinaria diligenza, il titolare dei diritti patrimoniali esclusivi sulla fotografia[8].

Diversa è anche l’ampiezza dei diritti di utilizzazione economica. Se l’autore di un’opera fotografica gode di tutti i diritti previsti dagli artt. 12 e ss. LA (tra cui quello di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione, etc.), l’autore di una fotografia semplice solo di quelli previsti dall’art. 88 LA (riproduzione, diffusione e spaccio).

Infine, mentre l’autore di un’opera fotografica gode anche dei diritti morali d’autore, tra cui quello di paternità e di integrità dell’opera[9], la giurisprudenza non è univoca nel riconoscere tali diritti all’autore di una semplice fotografia[10].

È quindi evidente che ogniqualvolta si abbia intenzione di utilizzare una fotografia per scopi commerciali reperita sui social network (o in generale sulla rete internet) è necessario chiedersi se questa sia “libera” (da diritti) o viceversa sia coperta da diritto d’autore[11], sia esso del primo o del secondo tipo sopra visti, per non incappare in violazioni come quelle che hanno portato alle pronunce di cui stiamo per parlare.

Utilizzo di fotografie tratte dai social network, alcuni casi

“Baby cubiste” – tribunale di Roma

Uno dei primi casi sottoposto all’attenzione delle corti italiane di utilizzo di immagini tratte dai social network è quello delle c.d. “baby cubiste”. Un noto quotidiano nazionale aveva infatti pubblicato alcune fotografie che ritraevano giovani cubiste nei locali della movida romana a corredo di un articolo su questo fenomeno di costume. Le fotografie in questione erano state tratte dalla pagina Facebook di un ragazzo di Roma e pubblicate sul quotidiano senza alcuna autorizzazione e senza citare l’autore delle stesse.

I genitori del ragazzo (minorenne) citavano dunque in giudizio il giornalista e il direttore del quotidiano, chiedendo il risarcimento del danno per violazione dei diritti d’autore sulle fotografie. I convenuti si difendevano affermando che il titolare dei diritti su quelle foto non era il ragazzo titolare della pagina Facebook ma Facebook stessa, dal momento che la pubblicazione sul social network da parte dell’utente ne avrebbe comportato l’automatica cessione alla piattaforma. La difesa verteva inoltre sul fatto che dette fotografie non riportavano le indicazioni richieste dalla legge al fine dell’opponibilità ai terzi (come abbiamo visto, nome dell’autore e data dello scatto ex art. 90 LA).

Con sentenza del 1° giugno 2015, il Tribunale di Roma ha innanzitutto dichiarato che la pubblicazione di una fotografia su un profilo Facebook non implica la cessione dei diritti d’autore sulla fotografia alla piattaforma, ma solo una licenza non esclusiva per il loro utilizzo sui social network e finché la fotografia è presente sul social network e che dunque, i diritti sulle fotografie in questione erano in capo al ragazzo titolare della pagina Facebook sulla quale le foto erano state pubblicate. La Corte ha quindi stabilito che quelle fotografie costituivano semplici fotografie (non creative) protette da un diritto connesso, in quanto esse non presentavano “quella necessaria impronta personale del fotografo, ovvero quella capacità di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni” tali da far assurgere la foto a opera fotografica.

Circa la presunta mancata indicazione dell’autore e della data dello scatto, il Tribunale ha poi affermato che il fatto che le foto siano pubblicate su una pagina personale di Facebook di un utente “può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale le immagini sono pubblicate”. Dal momento che sul social network, oltre al nome dell’utente, viene indicata anche la data di pubblicazione, secondo il Tribunale erano stati assolti gli oneri previsti dall’art. 90 LA cosicché i diritti su quelle foto erano opponibili al quotidiano, che le aveva utilizzate senza chiedere il preventivo consenso del suo titolare. Peraltro, il tribunale romano ha ritenuto sussistente la mala fede del quotidiano e del giornalista, “individuata nel comportamento gravemente colposo, consistente nella possibilità di conoscere, secondo l’ordinaria diligenza, il titolare dei diritti patrimoniali esclusivi sulle immagini fotografiche riprodotte sul giornale”[12].

Acli Frosinone – tribunale di Roma

Un caso più recente, deciso con sentenza dell’11 marzo 2021 sempre dal Tribunale di Roma, ha riguardato la pubblicazione senza autorizzazione sulla pagina Facebook riconducibile a una gioielleria di una fotografia raffigurante il centro storico di Frosinone prelevata da un’altra pagina Facebook.

Anche in questo caso, la difesa della parte convenuta si basava sostanzialmente sul fatto che la foto in questione, tratta dalla pagina Facebook dell’ACLI di Frosinone, non conteneva l’indicazione dell’autore dello scatto, e che, non essendo stati assolti gli oneri previsti dall’art. 90 LA, non era stato possibile chiedere l’autorizzazione al fotografo per l’utilizzo dell’immagine.

Anche in questo caso, chiarito preliminarmente che si trattava di una semplice fotografia, il Tribunale romano ha dichiarato che il fatto che la foto non riportasse le indicazioni previste dall’art. 90 LA “non esclude la responsabilità della società convenuta la quale, prima di utilizzare la fotografia tratta su pagine internet che non garantiscono che le foto ivi pubblicate non siano oggetto di diritti autoriali, doveva effettuare adeguati accertamenti al riguardo”.

Si segnala che in, in entrambi i casi, il Tribunale ha anche accertato la lesione del diritto morale alla paternità, ritenuto presente anche nel caso di semplici fotografie, per non essere stato citato il nome del fotografo autore dello scatto.

Conclusioni

Come abbiamo detto all’inizio e come appare chiaramente dalla lettura delle pronunce di cui abbiamo detto, non vale quindi a “scriminare” l’utilizzo di una fotografia reperita su un social network (discorso analogo potrebbe farsi per una foto trovata in genere sulla rete internet) il fatto che detta immagine – come spesso accade – non riporti l’indicazione del nome del fotografo e della data dello scatto, quando queste informazioni siano reperibili utilizzando l’ordinaria diligenza.

Si tenga inoltre conto del fatto che in alcuni casi le fotografie che circolato sul web potrebbero anche essere considerate opere fotografiche: per queste, come abbiamo visto, la legge non richiede neppure che vengano indicati il nome dell’autore e la data, per cui il loro utilizzo sarebbe illecito anche a prescindere da dette indicazioni.

Note

  1. Vale a dire il requisito generale richiesto per la tutela di un’opera tramite Legge Autore. La giurisprudenza e la dottrina non sono in realtà univoche nell’interpretazione del requisito della creatività richiesto dalla Legge Autore. In merito esistono sostanzialmente due orientamenti. Il primo, seguito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, richiede un livello “basso” di creatività, presente tutte le volte in cui l’autore ha operato una scelta tra un ventaglio sufficientemente ampio di varianti con cui esprimere un’idea. Il secondo richiede invece un livello di creatività “qualificato”, che si ha quando è possibile rintracciare nell’opera la personalità del suo autore.
  2. In materia di fotografia l’indirizzo che richiede sia ravvisabile nello scatto l’impronta personale del suo autore sembra essere quello maggiormente seguito; sul punto cfr. tra le tante cfr. Trib. Milano, 24 settembre 2015, secondo cui è fotografia creativa quella che “trasmette emozioni che vanno oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprime in modo assolutamente caratteristico e individualizzante la personalità dell’autore”; Trib. Milano, 23 aprile 2020, secondo cui è opera fotografica quella in cui vi sia “l’impronta personale” dell’autore, data tra l’altro dalla “scelta e studio del soggetto da rappresentare” e dal “momento esecutivo di realizzazione” (chiamata questa anche capacità di “cogliere l’attimo”); per una breve analisi di questa pronuncia cfr. Federica Minio, Fotografia e diritto d’autore. Il lupo che ulula di Daniel Cox è un’opera d’arte, su Artribune (https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/diritto/2020/05/fotografia-diritto-autore-daniele-cox/).
  3. Sul punto, tra le tante, cfr. Trib. Milano, 30 maggio 2017, secondo cui “costituisce fotografia semplice non creativa quella che pur essendo realizzata dal fotografo con indubbia capacità professionale e alta qualità tecnica non presenti la necessaria creatività”.
  4. Sebbene la legge, parlando di fotografie di mera documentazione, faccia riferimento anche a immagini di “oggetti”, le fotografie di oggetti possono in realtà costituire sia semplice fotografia sia opera fotografica. Secondo la giurisprudenza infatti “non è da escludere in linea di principio che fotografie di oggetti materiali presentino elementi di perfezione tecnica o addirittura di intuizione artistica che vadano oltre la tutela dei diritti connessi e presentino un carattere di creatività tale da renderle tutelabili come opere dell’ingegno; non basta dunque affermare che la fotografia riproduca un oggetto materiale per giustificare l’applicazione dell’art. 87 co. 2 l.a.” (Cass. 21 giugno 2000, n. 8425). Così, ad esempio, è stato affermato che “è dotata di sufficiente creatività la fotografia in cui l’impronta di personalità dell’autore traspare da più di un elemento, quali la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, il loro accostamento, la selezione delle luci e delle fonti di luce, il dosaggio dei toni chiari e dei toni scuri” (App. Milano, 5 novembre 1993).
  5. Secondo la regola generale prevista dall’art. 6 Legge Autore per tutte le opere protette da diritto primario.
  6. Queste indicazioni sono cioè richieste come condizione per far valere il diritto sull’opera nei confronti di terzi che la utilizzino senza il consenso dell’autore.
  7. Questi elementi nell’era digitale possono essere apposti tramite i c.d. “digital watermarks”, filigrane digitali o tatuaggi elettronici che consentono di rendere ineliminabile l’apposizione delle indicazioni di cui all’art. 90 LA.
  8. Così ad esempio Cass. 99/5360.
  9. Rispettivamente il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera e quello di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20 LA).
  10. Secondo un primo orientamento le fotografie non creative non beneficerebbero in nessun modo dei diritti morali d’autore (ad esempio Trib. Milano, 30 maggio 2017). In base a un altro orientamento invece anche l’autore di una semplice fotografia gode del diritto morale, quantomeno sotto il profilo del diritto alla paternità (ad es. Trib. Roma 1° giugno 2015).
  11. Per completezza, si segnala che i beni culturali di proprietà pubblica oggetto di protezione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) possono essere riprodotti solo previa autorizzazione dell’ente che ha il bene in consegna (art. 107 del Codice). Se voglio, ad esempio, utilizzare un’immagine del David di Michelangelo trovata su internet o sui social network a fini commerciali devo chiedere la previa autorizzazione alla Galleria degli Uffizi di Firenze.
  12. Secondo il Tribunale romano, infatti, “nell’era della fotografia digitale e dello scambio di file digitali anche attraverso la rete internet, va offerta un’interpretazione evolutiva” delle norme che prevedono l’indicazione del nome e della data ai fini dell’opponibilità ai terzi, la cui ratioè quella di considerare lecita la riproduzione delle fotografie quando il riproduttore non è in grado di conoscere con l’ordinaria diligenza il nome del titolare dei diritti cui chiedere l’autorizzazione alla pubblicazione e a cui corrispondere l’equo compenso nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine (di venti anni) di durata dei diritti”. Secondo i giudici, la riproduzione di una fotografia “pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti o nella quale siano chiaramente indicati a fianco della fotografia il nome di colui che è titolare dei diritti fotografici e della data dello scatto” … “va considerata abusiva nonostante manchino sulla fotografia le indicazioni di cui all’art. 90 LA” e che, nel caso in esame, sussistevano le condizioni “per ritenere che la menzione del nome dell’utente e della data di pubblicazione su Facebook delle fotografie faccia presumere che [il titolare della pagina] sia il titolare dei diritti esclusivi sulle stesse”.
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