Compliance

La valutazione del rischio di incendio

La responsabilità dei soggetti con ruolo di direzione o vigilanza in fase di costruzione dell’immobile e di gestione ordinaria e straordinaria della manutenzione

Pubblicato il 10 Nov 2021

Massimo Davi

avvocato Cassazionista - Penalista - Legal & 231 Compliance Consultant

Diego Imperiale

ingegnere

I fatti accaduti a Milano (Torre del Moro) e a Torino (Piazza Carlo Felice) – e la ben nota tragedia accaduta a Londra (Torre di Grenfell) – pongono alla ribalta della cronaca un problema certamente serio ovvero quello dell’incendio di edifici residenziali, tutti recentemente ristrutturati, il cui verificarsi determina devastanti impatti per gli abitanti. Approfondiamo da un lato il tema della responsabilità dei soggetti che abbiano ruolo di direzione e/o vigilanza nella fase della costruzione dell’immobile (ovvero della sua ristrutturazione) e nella fase della gestione ordinaria e straordinaria della sua manutenzione. Appare di tutta evidenza come nelle fasi predette il momento della valutazione del rischio di incendio rivesta notevole rilevanza poiché sia il tema dei presidi istituiti per evitarne l’accadimento sia quello delle procedure adottate per mitigarne l’effetto, qualora l’incendio in effetti accada, sarà ex post il criterio di valutazione delle responsabilità civili e penali dei soggetti gravati di un onere di vigilanza e/o sorveglianza.

Incendio della Toro del Moro a Milano

Appuntando l’attenzione sull’incendio della Torre del Moro di Milano, e senza entrare nei meriti delle cause e delle responsabilità proprie dell’evento, si propone un veloce excursus della normativa antincendio relativa alle facciate degli edifici civili, a cui fa seguito una breve analisi sulle figure di riferimento che potrebbero incorrere in eventuali responsabilità di carattere penalistico.

Tale sintetica rassegna è rilevante, anche in ragione del fatto che, in corso di tempo, la normativa subisce variazioni anche importanti andando a normare aspetti che, per esempio, nel momento della costruzione dell’edificio non richiedevano particolari attenzioni. Ovviamente questo concetto di adeguamento alle normative in fase di modifica e implementazione è ampliabile a molti altri aspetti relativi alla costruzione degli immobili (statica degli edifici, certificazione degli impianti, etc.).

La sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili viene affrontata per la prima volta in Italia con l’allegato tecnico alla Lettera Circolare n. 5643 del 31/03/2010 approvato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi nella seduta del 23/03/2010.

Assai rilevante appare l’obiettivo che si propone il Comitato Tecnico Scientifico ovvero quello di

  1. “limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
  2. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
  3. evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso”.

Come stabilito dallo stesso atto, trascorsi due anni, l’allegato tecnico è stato successivamente aggiornato con la Lettera Circolare n. 5043 del 15/04/2013.

Nel documento si riporta la seguente nota “[…] si avverte inoltre, che, pur raccomandando l’utilizzo, la nuova Guida Tecnica, anche in attesa di ulteriori sviluppi conoscitivi a livello europeo, continuerà a mantenere lo status di “Documento Volontario di Applicazione” e, come avvenuto per la precedente versione, essa sarà da intendere riferita agli edifici aventi altezza antincendio superiore ai 12 metri […]”.

Pertanto, il documento pare avere il significato di mera raccomandazione senza voler istituire alcun obbligo di adeguamento o operativo.

Obblighi di legge

Con Decreto Ministeriale del 25/01/2019 si attuano le modifiche e integrazioni all’allegato del Decreto Ministeriale 16/05/1987 (testo base relativo alle norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione) e diventa obbligatoria la valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, richiamando la Lettera Circolare del 2013 come riferimento progettuale.

L’art. 2 del nuovo Decreto specifica che le nuove disposizioni si applicano sia agli edifici civili di nuova realizzazione sia a quelli esistenti, nel caso siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto e che prevedano la realizzazione, o il rifacimento di oltre la metà, della superficie complessiva delle facciate.

Per ultimo (art. 2.4) si riporta che le disposizioni non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del Decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, oppure che, alla data di entrata in vigore del Decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Come si vede, e all’evidenza, lo scenario è alquanto fluido e la successione degli obblighi di legge per come discendente dal susseguirsi dei provvedimenti normativi di riferimento complica certamente il quadro, se è vero, come pare vero, che da un certo momento in poi una “raccomandazione” diventi norma cogente.

Prescindendo dal singolo testo normativo, riflettiamo sulle eventuali responsabilità dei soggetti che a qualunque titolo siano interessati della valutazione del rischio nelle fasi, già predette, della progettazione e manutenzione dell’immobile.

Valutazione del rischio incendio: la responsabilità dei soggetti

Si propone a questo scopo una riflessione preliminare: senza entrare nel merito (poiché non si conoscono gli atti) ma limitandosi a valutare le note di cronaca, se si considera l’incendio milanese può dirsi, ed è un fatto, che non vi sono state vittime.

Nello specifico, volendo ulteriormente approfondire, non vi sono stati morti, non vi sono stati feriti né, da ultimo intossicati per i fumi. Tale evenienza, si ribadisce senza voler commentare il singolo caso ma prendendo solo spunto da esso, potrebbe far ritenere che la valutazione del rischio incendio in relazione al tema della incolumità personale degli abitanti dell’edificio, alle misure di evacuazione degli occupanti e le conseguenti misure di mitigazione del rischio, siano state efficaci.

La corretta evacuazione in sicurezza delle persone, le aree comuni sgombre da fumo, con riguardo al singolo evento incendio della facciata, possono essere segnali che le misure di sicurezza predisposte abbiano operato nel migliore dei modi.

Sarà compito dell’Autorità Giudiziaria la verifica di tale circostanza, qui poco importa.

Appare però di rilevanza indagare il percorso logico che, con riguardo alla valutazione del rischio, ci si attende di trovare nella fase progettuale, costruttiva, e successivamente di manutenzione del manufatto, in quanto in relazione ad esso potrebbe determinarsi il criterio di attribuzione delle eventuali responsabilità civili e, per quanto qui rileva, penali.

Possiamo identificare i soggetti potenzialmente destinatari di un qualche rimprovero:

  1. nel committente l’opera;
  2. nel progettista;
  3. nell’impresa esecutrice le opere;
  4. nell’amministratore di condominio;
  5. negli enti pubblici titolari del potere autorizzatorio nelle materie di competenza (VV.FF., etc.);
  6. nei singoli proprietari delle unità abitative.

A ben vedere l’impostazione che si segue esclude, in questo momento e per scelta, ogni riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 perché, viceversa, altri ed ulteriori soggetti dovrebbero essere attenzionati sol che si considerassero gli stessi argomenti con riferimento alla categoria dei “luoghi di lavoro”: in questo senso il “cantiere” sarebbe, declinato in ogni sua fase, il “perimetro” naturale delle valutazioni da effettuare.

Committente

Con riguardo al committente valga un solo riferimento al dovere di vigilanza rispetto alle persone nominate e/o incaricate per come declinabile nei tradizionali canoni della “culpa in eligendo” e della “culpa in vigilando”.

C’è da dire, per vero, però che la responsabilità di quest’ultimo, eventualmente troverebbe limite, almeno civilisticamente, nei termini di prescrizione e/o decadenza per le rispettive azioni finalizzate al risarcimento del danno.

Impresa costruttrice

Analogo discorso vale, e sempre sotto il profilo civilistico, per l’impresa costruttrice.

Tali due soggetti, dal punto di vista penale, potrebbero incorrere in responsabilità laddove nel decorso causale che ha provocato l’incendio, o le conseguenze dannose ad esso collegate (con riguardo all’incolumità delle persone) abbia inciso l’erronea valutazione del materiale da utilizzare per un rivestimento che si dimostri per nulla ignifugo, ovvero la scelta di materiale inidoneo, ma economicamente più vantaggioso per determinare un margine di utile più elevato per l’impresa. Valutazioni e scelte che potenzialmente potrebbero impattare, nel caso derivino, in conseguenza dell’incendio, lesioni colpose alle persone o financo la morte, anche ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d.lgs. 231/01 (laddove il “vantaggio” potrebbe essere ravvisato appunto nel risparmio di spesa ottenuto in ragione della scelta di materiali inidonei o di scarsa qualità).

Nella corretta gestione delle attività volte alla valutazione del rischio incendio tali soggetti sarebbero quelli maggiormente esposti al mutare in corso d’opera delle normative di riferimento, e dei relativi obblighi di adeguamento a eventuali standard o disciplinari tecnici.

Non vi è dubbio che tale ultimo tema avrebbe comunque rilevanza dirimente nella valutazione della loro responsabilità.

Progettista

Quanto al progettista, trattasi di una figura estremamente rilevante, in quanto deputata, secondo il codice di prevenzione incendi, a garantire, mediante la predisposizione della documentazione progettuale, l’adeguatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio prefissati.

Lo stesso deve, quindi, effettuare una progettazione antincendio che contempli il rischio incendio a 360 gradi: inteso, quindi, non soltanto come valutazione del rischio vera e propria, ma anche come identificazione dei profili di rischio inerenti la specifica attività ed i vari ambiti alla stessa collegati.

In quest’ottica, il progettista deve operare applicando tutta la perizia, la diligenza e la prudenza che lo stato dell’arte della conoscenza disponibile può consentire, il che comporta l’onere di utilizzare tutte le conoscenze tecniche “a disposizione e conoscibili” da ogni altro analogo professionista, nella loro espressione più aggiornata.

Ne consegue che, ove ciò non avvenga, anche il progettista può essere chiamato a rispondere penalmente, personalmente e/o in solido con il committente.

Amministratore di condominio

Con riguardo all’amministratore del condominio il discorso appare più fluido. Egli certamente è il destinatario degli obblighi di aggiornamento della valutazione del rischio e, conseguentemente, della continua vigilanza circa l’effettività delle misure di contenimento di esso.

Grava sullo stesso, poi, l’onere della corretta gestione della manutenzione dell’immobile (anche nell’ottica della vigilanza circa il buono stato delle strutture e dei dispositivi antincendio), così come il dovere di intervento (e dunque di vigilanza) circa eventuali condotte potenzialmente pericolose dei condomini (si pensi a un condominio ove la somministrazione avvenga nelle singole unità abitative per mezzo di bombole di gas: in tale circostanza la valutazione del rischio di incendio dovrà necessariamente prendere in considerazione tale fatto e, nel corso del tempo, il soggetto che dovrà verificarne l’esecuzione non potrà che essere l’amministratore).

L’Amministratore, poi, dovrà tener conto del progredire della normativa di riferimento costantemente aggiornando in relazione ad essa i presidi di sicurezza, attivandosi con un autonomo dovere di segnalazione nei confronti degli Organi competenti laddove rilevasse delle potenziali esposizioni a fonti di pericolo.

Enti pubblici

In quest’ottica rileva, allora, l’intervento degli Enti pubblici di riferimento.

I VV.FF., per esempio, potranno imporre l’adozione di soluzioni tecniche finalizzate (o per obbligo normativo o per specifica valutazione conseguente ad una segnalazione) a mitigare il rischio incendio. Nella fase della costruzione dell’immobile, della sua manutenzione, del collaudo gli stessi VV.FF. saranno chiamati ad esprimere pareri o a rilasciare autorizzazioni che, si ritiene, non potranno però mai essere il paravento formale dietro il quale si possano celare i doveri di valutazione del rischio, e della sua gestione, da parte degli atri soggetti già indicati.

Condominio

Gli abitanti del condominio sono da intendersi come autonoma “fonte di rischio” e le loro condotte imprudenti, in quanto potenzialmente impattanti sull’incolumità di tutti, dovranno essere oggetto di valutazione e/o mitigazione del rischio.

valutazione rischio incendio

Conclusioni

Preme mettere in rilievo come la corretta valutazione del rischio, iniziale e successiva, divenga il criterio principale per strutturale un “sistema” di gestione antincendio che possa evitarne da un lato il verificarsi ovvero limitarne al massimo gli effetti dannosi.

Le procedure finalizzate, in fase di progetto, a scongiurare l’evento incendio (per esempio con riguardo alla scelta dei materiali, alla collocazione dei presidi antincendio nello spazio, alla corretta ed adeguata struttura degli impianti, alla istituzione di razionali vie di fuga, all’adozione di criteri costruttivi tali da evitare la diffusione di fumo) dovranno trovare pari esplicitazione in altre procedure formali finalizzate alla corretta gestione del rischio nel tempo (per esempio si pensi alla verifica dello stato dei presidi antincendio, delle porte taglia fuoco, delle prese d’aria per la ventilazione, dei segnali e della cartellonistica per l’evacuazione e così via).

Solo un “sistema” così strutturato, basato chiaramente sul c.d. risk approach e sul principio di accountability, consentirà di fronteggiare correttamente la dinamica delle responsabilità in caso di incendio con impattanti risvolti concreti anche in tema assicurativo e, all’occorrenza, di difesa penale o civile.

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